In questo post, soffermiamoci a capire meglio qual è il rapporto che intercorre tra ghostwriter e «autore dichiarato» del contenuto: chi dei due possiede il testo finale di un’opera e gode dei relativi diritti?
Per trovare una risposta a questa domanda, nel nostro articolo ci soffermeremo a parlare del ghostwriter, dell’autore, di copyright e di diritto d’autore, nonché delle differenze esistenti.
Indice dei contenuti
Il ghostwriter: chi è e che cosa fa?
Il ghostwriter si può definire come uno «scrittore ombra», cioè colui che scrive un contenuto su commissione da parte di un terzo. Si tratta cioè di un professionista che, su base contrattuale, concorda col cliente la realizzazione di un’opera (biografia, racconto,…), rinunciando all’indicazione del suo nome quale autore.
L’autore: chi è?
Secondo la legge, l’autore è la persona fisica che ha creato l’opera. Indicando il suo nome, uno pseudonimo o delle iniziali, la persona fisica si identifica come autore dell’opera. La qualità di autore dell’opera resta tale fino a prova del contrario.
Casi particolari: la pubblicità
Se osserviamo l’ambito pubblicitario, ci rendiamo conto che non vi è quasi mai un’indicazione contestuale dell’autore.
Gli spot televisivi, gli advertorial, gli annunci all’interno dei quotidiani, i video inseriti sui social media non sono firmati dai loro autori. Sebbene non siano designati come autori, i creator ne restano tali.
Per verificare questo status, è sufficiente prendere nota dei portfolio dei singoli professionisti o delle agenzie. Nella galleria dei lavori svolti per i clienti, sarà spesso rivendicata la paternità (qualità di autore).
Il contratto di ghostwriting e il copyright
Sebbene sia ormai diffusa in tutto il mondo, l’attività di ghostwriting è spesso ricondotta al contesto statunitense, dove il contratto di ghostwriting ha goduto delle peculiarità del copyright.
Anche se utilizzati come sinonimi interscambiabili, in realtà, copyright e diritto d’autore sono due concetti ben differenti. Anche le parole, in effetti, lo sottolineano:
- copyright (letteralmente, «diritto di copia») richiama alla mente la logica della riproduzione meccanica di un’opera;
- diritto d’autore, che in quanto tale riconosce diritti economici e morali a chi realizza l’opera.
Negli USA, infatti, le opere realizzate con un contratto di ghostwriting rientrano nel concetto di «work made for hire».
In sostanza, il cliente (nella posizione di «datore di lavoro») commissiona al professionista (nella posizione di «prestatore») la realizzazione dell’opera. Il primo ne è legalmente riconosciuto autore.
A differenza dei nostri paesi, dove all’autore reale sono riconosciuti «diritti morali» (tra cui la qualità di autore), negli Stati Uniti questo non è previsto (se non in modo specifico per le arti visive). Nel 1990, infatti, il Visual Artists Right Act (VARA) ha riconosciuto a questa specifica categoria di creator i cosiddetti diritti morali.
Il contratto di ghostwriting e il diritto d’autore
Da noi, così come nei paesi europei limitrofi, i diritti morali non possono essere alienati (cioè venduti). Abbiamo tuttavia la facoltà di rinunciare ad indicare la paternità di un’opera.
Da un punto di vista contrattuale, quindi, possiamo impegnarci a non essere designati come gli autori di una biografia, un romanzo, un articolo o qualunque altro contenuto scritto.
Il compromesso ideale potrebbe essere quello di ottenere una menzione di ringraziamento, magari nelle note conclusive di un’opera (dove si è soliti ringraziare chi supporta, aiuta,…).
La situazione particolare: il ghostwriter e il cliente sono co-autori
Qualora il contributo del cliente non si limiti ad essere circoscritto ad alcune indicazioni generiche, il rapporto tra cliente-committente e ghostwriter cambierebbe in maniera sensibile.
Le due parti potrebbero essere considerate come co-autori del contenuto. In questo caso, entrambi potrebbero essere quindi designati quali autori dell’opera, senza
La soluzione: un contratto equilibrato
Poiché tra i diritti morali rientra anche quello di disporre dell’opera così come è stata creata (senza modifiche), è bene che tra cliente (autore designato) e ghostwriter (autore originale) si sottoscriva un contratto in cui si specifichi ogni aspetto rilevante.
La deontologia del professionista e la correttezza del committente possono trovare la sintesi ideale in un contratto personalizzato, dove indicare obblighi (ad es. rinuncia indicazione quale autore).
Solo il contratto che è il frutto di un trasparente ed equilibrato incontro di volontà può garantire ad entrambe le parti una collaborazione proficua e volta a valorizzare l’idea del cliente.

